Il fondo vittime amianto è un fondo istituito per le vittime di esposizione all’amianto che abbiano contratto una malattia amianto correlata.
Questo indennizzo dei danni di amianto viene riconosciuto a chiunque abbia contratto una malattia professionale causata dall’amianto ed include le vittime di esposizione ambientale che abbiano contratto un mesotelioma.
Il Fondo Vittime Amianto fu costituito con l’art.1 commi 241/246 L. 244/2007. La norma è stata formulata facendo riferimento a tutte le vittime dell’amianto, a titolo di risarcimento amianto.
Tuttavia, nella sua traduzione operativa, il Fondo è stato snaturato e circoscritto solo a coloro che fossero già titolari della rendita INAIL.
Con il Decreto ministeriale 29 gennaio 2020 è stato stabilito che la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto è pari al 20% della rendita INAIL. Inoltre, con l’art.1 comma 116 L.190/2014, i benefici del Fondo Vittime Amianto sono stati estesi anche a coloro che sono vittime di mesotelioma per esposizione familiare e ambientale.
Ne sono esclusi coloro che hanno un grado di invalidità inferiore al 16%, nonostante abbiano sviluppato una malattia asbesto correlata. Tuttavia, questa esclusione non è condivisa dall’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, che da anni si batte nella lotta contro l’amianto e la difesa legale delle vittime.
In caso di premorte della vittima amianto la somma è liquidata agli eredi legittimi.
Gli stanziamenti a favore del FVA provengono per tre quarti dal Bilancio dello Stato e per un quarto dai contributi di aziende i cui lavoratori abbiano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa amianto.
Il Fondo Vittime Amianto è gestito da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti di tutte le istituzioni e le figure coinvolte nella problematica dell’amianto:
- Ministero del Lavoro;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- INAIL;
- organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- imprese; associazioni delle vittime dell’amianto.
L’indennizzo del Fondo Vittime Amianto è pari ad una maggiorazione del 20% della rendita INAIL. Il contributo aggiuntivo del Fondo Vittime Amianto è stabilito in percentuale sulla rendita INAIL, in base ai fondi disponibili, considerata l’entità del primo acconto ottenuto.
La prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto è una indennità non soggetta a tassazioni IRPEF ed è riconosciuta anche alle vittime della fibra Fiberfla, (fibra ceramica refrattaria, resistente al calore, usata in molti siti industriali).
Abbiamo detto che la prestazione è aggiuntiva alla rendita per le vittime dell’amianto o, in caso di morte, per gli eredi titolari di rendita a superstiti, è una prestazione economica erogata dall’INAIL ai lavoratori affetti da malattia professionale asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax, già titolari di una rendita diretta, o in caso di morte del lavoratore, agli eredi già titolari di rendita ai superstiti.
L’importo della prestazione aggiuntiva viene determinato annualmente dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La cifra, stabilita di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinata proporzionalmente alla prestazione diretta.
Non è necessario presentare la domanda, in quanto la prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell’amianto o in caso di morte per gli eredi titolari di rendita a superstiti, è disposta d’ufficio dall’INAIL.
I titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all’INAIL secondo la normativa vigente.