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Le misure più importanti del Decreto Lavoro sul mondo del lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 48/2023 con l’obiettivo di introdurre misure urgenti finalizzate all’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Le misure per l’accesso al mondo del lavoro, gli incentivi e i tagli sulle tasse sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale con il Dl 48/2023. Il decreto, contenente misure urgenti finalizzate all’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro quali; l’Assegno di inclusione, la formazione al lavoro, la disciplina del contratto di lavoro a termine, l’occupazione giovanile, il welfare aziendale, la riduzione della pressione fiscale, cuneo fiscale sono queste le principali novità introdotte dal Governo che ha “liberato” 4 miliardi di euro. Ma vediamo i punti principali del provvedimento.

Decreto lavoro

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 48/2023 con l’obiettivo di introdurre misure urgenti finalizzate all’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il testo si compone di 45 articoli, 5 capi e un allegato.

Le principali novità sono:

Assegno di inclusione – Dal 2024 il reddito di cittadinanza verrà sostituito dall’assegno unico di inclusione. In particolare, l’assegno è volto al sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, fino a un massimo di 7.650 €

Avrà queste caratteristiche:

·          verrà erogato per un periodo non superiore ai 18 mesi;

·          potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Inoltre, per i soggetti occupabili, coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

·          tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

·          tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Formazione al lavoro – È stato istituito un nuovo supporto per la formazione al lavoro riguardante tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni di età attivabili al lavoro e con un reddito familiare non superiore a 6.000 € annui.

Tale supporto è stato ideato per coloro che non presentano i requisiti necessari per poter accedere all’assegno di inclusione.

Cuneo fiscale – Per il periodo che va dal 1° luglio 2o23 al 31 dicembre 2023 è stato previsto un taglio del cuneo fiscale del 4%, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, in particolare:

·          reddito fino a 35.000 € si arriva al 6%;

·          reddito fino a 25.000 € si arriva al 7%.

Welfare aziendali – L’art 40 del dl 48/2023 innalza anche per il 2023 la soglia dei fringe benefit. In particolare, i welfare aziendali saranno concessi nella soglia massima di 3.000 € ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati. Ricordiamo che i datori di lavoro possono decidere se concedere tali buoni o meno.

Occupazione giovanile – Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro è riconosciuto un incentivo a domanda nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, volto alle nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. I giovani dovranno godere delle seguenti condizioni:

·          alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;

·          non lavorino e non stiano frequentando corsi di formazione o studi;

·          siano registrati al programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani.

L’incentivo dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e tale domanda dovrà essere trasmessa tramite la piattaforma INPS.

Sanzioni amministrative – È prevista una riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più da 10.000 €  a 50.000 € ma «da una volta e mezza a 4 volte  l’importo omesso».

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