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Assegno nucleo familiare: nuovi importi dal 1° luglio 2021

Per l’Assegno al Nucleo Familiare sono previsti nuovi importi a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021

Per l’Assegno al Nucleo Familiare sono previsti nuovi importi a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Si tratta di:

  • un incremento di 37,5 euro per ogni figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • di un incremento di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Questa maggiorazione è stata stabilita dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5.

Inoltre, con il messaggio Inps n.2331 del 17 giugno 2021, l’Istituto di Previdenza fornisce i nuovi importi compresi di tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare, con decorrenza a partire dal 1° luglio 2021, ai fini del pagamento dell’assegno.

Ricordiamo che per inviare la domanda e beneficiare dei nuovi importi dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF)  i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la specifica richiesta all’Inps anche attraverso il servizio telematico e gratuito del Patronato EPAS in Via Annio Floriano,5 Terni.

I requisiti per beneficiare dei nuovi importi dell’ANF rimangono invariati. 

Ricordiamo che i requisiti per ottenere l’ ANF vengono determinati in base alle condizioni di reddito.

Si ha diritto all’assegno con un reddito complessivo per il nucleo familiare inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.

Si ha diritto all’ ANF se si appartiene a una di queste categorie: 

  • dipendenti di aziende italiane, operanti in Italia o all’estero; 
  • titolari di pensione o di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente. 

Per nucleo familiare si intende:

  • il mio coniuge o partner di un’ unione civile, non legalmente ed effettivamente separato;
  • i miei figli ed equiparati, di età inferiore ai 18 anni, fino a 26 anni se studenti universitari o senza limiti di età se disabili;
  • i miei nipoti, di età inferiore ai 18 anni, se sono un ascendente diretto (nonno o nonna).

L’ ANF viene erogato dal datore di lavoro per conto dell’INPS.

Ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, saranno oggetto di apposita circolare Inps di prossima emanazione e di cui vi terremo aggiornati.

Messaggio_numero_2331_del_17-06-2021

Messaggio_numero_2331_del_17-06-2021_Allegato_n_1

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