Con il recepimento di direttive europee che “estendono i diritti dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro” entra a regime la nuova tipologia di congedo paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 10 a 11 mesi il congedo del genitore solo, aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino per cui usufruire del congedo parentale. Viene esteso il diritto a indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
I provvedimenti introducono anche nuovi obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro, nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, benefici di maggiore chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.
Inoltre, la nuova normativa ha l’obiettivo di tutelare il lavoro delle donne che nel loro ruolo culturalmente radicato hanno il carico delle cure familiari e che per questo sono soggette all’abbandono del mondo del lavoro e se non peggio alla rinuncia ad avviare un percorso lavorativo. Secondo i dati riportati nel PNRR, che ha tra le priorità trasversali proprio la parità di genere, il tasso di inattività delle donne per necessità assistenziali in Italia è pari al 35,7 per cento, superiore a una media europea già molto alta e pari al 31,8 per cento.
Ma vediamo come cambia il congedo parentale riguardo alla paternità e maternità.
Abbiamo detto che il sistema di tutele per i genitori cambia in più punti, aumenta da dieci a undici mesi la durata complessiva che spetta al genitore solo, per potenziare il sostegno ai nuclei familiari monoparentali.
Passa da 6 a 9 mesi il periodo in cui è possibile beneficiare dell’indennità del 30 per cento della retribuzione: tre mesi spettano a entrambi i genitori, per un totale di sei, a cui devono aggiungersi altri tre mesi di cui può beneficiare solo la mamma o solo il padre, in alternativa tra loro.
Misura dell’indennità | Periodo |
30 per cento della retribuzione | 3 mesi per ciascun genitore non trasferibili |
30 per cento della retribuzione | Ulteriori tre mesi trasferibili ma alternativi tra i due genitori |
Inoltre;
- in caso di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per figli in condizioni di disabilità grave, l’indennità a cui hanno diritto i genitori, in alternativa tra loro, è pari al 30 per cento.
- l’arco temporale in cui è possibile beneficiare del congedo parentale non si ferma più ai 6 anni ma arriva fino ai 12 anni di età, anche in caso di affidamento o adozione.
Le novità, infine, riguardano il diritto all’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
Il decreto evidenzia anche che lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (in caso di figli di età inferiore a 13 anni, o di patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori), non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.