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Congedo parentale, maternità, paternità: le novità

Congedi parentali, maternità, paternità con nuove regole.

Con il recepimento di direttive europee che “estendono i diritti dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro” entra a regime la nuova tipologia di congedo paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 10 a 11 mesi il congedo del genitore solo, aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino per cui usufruire del congedo parentale. Viene esteso il diritto a indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

I provvedimenti introducono anche nuovi obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro, nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, benefici di maggiore chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.

Inoltre, la nuova normativa ha l’obiettivo di tutelare il lavoro delle donne che nel loro ruolo culturalmente radicato hanno il carico delle cure familiari e che per questo sono soggette all’abbandono del mondo del lavoro e se non peggio alla rinuncia ad avviare un percorso lavorativo. Secondo i dati riportati nel PNRR, che ha tra le priorità trasversali proprio la parità di genere, il tasso di inattività delle donne per necessità assistenziali in Italia è pari al 35,7 per cento, superiore a una media europea già molto alta e pari al 31,8 per cento.

Ma vediamo come cambia il congedo parentale riguardo alla paternità e maternità.

Abbiamo detto che il sistema di tutele per i genitori cambia in più punti, aumenta da dieci a undici mesi la durata complessiva che spetta al genitore solo, per potenziare il sostegno ai nuclei familiari monoparentali.

Passa da 6 a 9 mesi il periodo in cui è possibile beneficiare dell’indennità del 30 per cento della retribuzione: tre mesi spettano a entrambi i genitori, per un totale di sei, a cui devono aggiungersi altri tre mesi di cui può beneficiare solo la mamma o solo il padre, in alternativa tra loro.

Misura dell’indennitàPeriodo
30 per cento della retribuzione3 mesi per ciascun genitore non trasferibili
30 per cento della retribuzioneUlteriori tre mesi trasferibili ma alternativi tra i due genitori


Inoltre;

  • in caso di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per figli in condizioni di disabilità grave, l’indennità a cui hanno diritto i genitori, in alternativa tra loro, è pari al 30 per cento.
  • l’arco temporale in cui è possibile beneficiare del congedo parentale non si ferma più ai 6 anni ma arriva fino ai 12 anni di età, anche in caso di affidamento o adozione.

Le novità, infine, riguardano il diritto all’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Il decreto evidenzia anche che lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (in caso di figli di età inferiore a 13 anni, o di patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori), non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

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