Sulle indennità previste dal Decreto Sostegni Bis, ossia Indennità Covid per stagionali, indennità per lavoratori agricoli e della pesca, e Naspi, l’ INPS ha pubblicato le prime indicazioni. Tali informazioni sono contenute nel messaggio Inps n. 2309 del 16 giugno 2021.
Indennità lavoratori stagionali, turismo
Per quanto riguarda le indennità Covid previste dal decreto Sostegni Bis, l’Inps ha diramato le prime indicazioni in ordine a tali misure di sostegno al reddito: è prevista infatti l’erogazione di una indennità una tantum di 1.600 euro in favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021(indennità lavoratori stagionali, turismo e sport),ossia:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
A questo proposito, tali categorie di lavoratori, già beneficiari della precedente indennità legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 prevista dal suddetto decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda per la nuova indennità una tantum istituita dal decreto Sostegni bis, ma la stessa sarà erogata dall’Inps ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate.
Il decreto Sostegni bis, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 prevede inoltre il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui all’ articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.
Le indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3 ,5 e 6, del decreto Sostegni bis, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Con successiva comunicazione sarà reso noto il termine di presentazione della domanda per i nuovi beneficiari, possibile anche attraverso i servizi del Patronato Epas a Terni in Via Annio Floriano, 5..
Indennità per lavoratori agricoli e della pesca
L’ indennità per i lavoratori agricoli e della pesca nel decreto Sostegni Bis prevede l’erogazione una tantum (cioè una sola volta) di un beneficio economico pari a 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, e pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative. (Cliccando qui puoi trovare i requisiti completi per riceverle).
Come ribadito dall’Inps col messaggio n.2309 del 16 giugno 2021 l’indennità per i lavoratori agricoli, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, né con le relative proroghe di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis, ma lo è però con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Sulla disciplina di dettaglio in materia di cumulabilità dell’indennità in favore dei lavoratori della pesca con altre prestazioni, saranno forniti in seguito chiarimenti dall’Inps nella circolare in via di definizione.
Le richiamate indennità a favore degli operai agricoli a tempo determinato e dei pescatori autonomi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Con successiva comunicazione sarà reso noto il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda, che si può inoltrare anche attraverso il nostro Patronato Epas a Terni in Via Annio Floriano,
Naspi
Nella Naspi in pagamento dal 1° giugno 2021, secondo il decreto Sostegni Bis, è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia viene sospesa la riduzione del 3 per cento della quota di indennità mensile, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Inoltre, le stesse indennità sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021, allo stesso modo, l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22.
Dal 1° gennaio 2022 poi l’importo della prestazione verrà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Il messaggio Inps n.2309 del 16 giugno 2021, precisa inoltre che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda, dal momento che tale sospensione verrà applicata autonomamente dall’Inps.