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In pensione con il contratto di espansione: calcolo costi e penalità

Prorogato ed esteso il contratto di espansione per la pensione anticipata a 62 anni...

È stato prorogato, con una estensione della platea dei beneficiari che per il 2022-2023 annettono anche imprese con un organico di almeno 50 dipendenti, il contratto di espansione che permette il prepensionamento a 62 anni.

Già potenziato dalla Manovra dello scorso anno e dal Decreto Sostegni bis, ora prorogato per essere utilizzato tra le tante opzioni di pensione anticipata previste dall’INPS.

Tuttavia, come per tutte le possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro, anche questa formula comporta dei compromessi, in termini di taglio dell’assegno previdenziale e/o di costi da sostenere. Secondo alcuni calcoli andando in pensione con lo scivolo previsto dai contratti di espansione, massimo 5 anni prima, si rischia un taglio dell’assegno previdenziale di un quarto, con una perdita economica che può arrivare a 80mila euro. 

Introdotti nel 2019 con il Decreto Crescita, i contratti di espansione erano validi solo per le grandi aziende. Successivamente, la Legge di Stabilità li ha estesi alle medie imprese con almeno 250 dipendenti e con il Decreto Sostegni Bis estenso anche alle aziende con un organico di almeno 100 unità, fino a giungere alla Legge di Bilancio 2022 che li ha ammessi anche nelle PMI con almeno 50 addetti.

Ovviamente sarà necessario attendere l’approvazione della Legge di Stabilità 2022 dal Parlamento, ma non dovrebbero esserci “sorprese”.

Il vantaggio del contratto di espansione è di consentire alle aziende di mandare in pensione, su base volontaria, i lavoratori fino a 60 mesi prima rispetto ai requisiti ordinariamente richiesti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Quindi i lavoratori possono mettersi a riposo:

  • a 62 anni, invece dei 67 previsti per la pensione di vecchiaia, a patto di aver maturato il requisito contributivo di 20 anni di versamenti;
  • 37 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini e 36 anni e 10 mesi per le donne, contro gli attuali 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi rispettivamente previsti per la pensione anticipata, più tre mesi di finestra.

Ma come si accede al contratto di espansione?

Per accedere, l’azienda deve stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali aziendali che le consente di attivare una serie di strumenti, tra cui lo scivolo pensione e la cassa integrazione con la riqualificazione dei dipendenti, nell’ambito di un piano di digitalizzazione, che comporta una riorganizzazione aziendale finalizzata alla crescita. Inoltre, l’azienda si impegna ad assumere nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato, assunzioni anch’esse agevolate, formare e riqualificare le risorse interne. Per di più, l’azienda ha la possibilità di finanziare i corsi di riqualificazione dei dipendenti che non vanno in pensione anticipata con una riduzione oraria in cassa integrazione pari al massimo al 30% della durata del percorso di formazione. 

Accedendo al contratto di espansione, l’azienda può giovare di una riorganizzazione e un rinnovamento interno, oltre che di un ricambio generazionale attraverso lo scivolo per i lavoratori prossimi alla pensione (massimo 5 anni).

Per accedere al contratto di espansione, i lavoratori devono risultare iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive, Assicurazione Generale Obbligatoria, gestite dall’INPS assunti a tempo indeterminato e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Una volta che il lavoratore accede al prepensionamento percepisce, fino alla maturazione della pensione, un’indennità pari all’assegno maturato al momento delle dimissioni. L’indennità mensile, assoggettata alla tassazione ordinaria, è corrisposta dall’INPS per 13 mensilità, per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

L’importo, certificato dall’INPS, è commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, secondo le norme previste dalle singole Gestioni. Per il calcolo della quota contributiva si tiene conto del coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla data di decorrenza dell’indennità. In caso di perfezionamento del diritto a pensione in due o più forme previdenziali, l’importo dell’indennità sarà pari al più elevato degli importi mensili dei trattamenti pensionistici maturati alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il costo complessivo sostenuto dal datore di lavoro per lo scivolo pensionistico, è pari alla pensione maturata al momento dell’uscita. Nel caso in cui la pensione più vicina sia quella anticipata, l’azienda versa anche i contributi utili alla maturazione del diritto (c.d. contribuzione correlata).

Le grandi imprese, con più di 1000 lavoratori, che attuano piani di ristrutturazione del proprio organico lavorativo usufruendo dei programmi europei accedono a un beneficio per un valore pari alla NASpI maturata dai dipendenti esodati per un massimo pari a 36 mesi.

Per le imprese con almeno 100 dipendenti si scende a 24 mesi, comprensivi della riduzione dal 4° mese.

In caso di accompagnamento a pensione anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali è ridotto, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI, di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa connessa. La riduzione dei versamenti sarà maggiore nel solo caso dei datori di lavoro con più di 1.000 unità lavorative (anche in gruppo) che si impegnino a effettuare assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato in proporzione 1 su 3 rispetto alle uscite, potendo accedere ad uno sconto per ulteriori 12 mesi di NASpI per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione.

Ovviamente, c’è da considerare che il lavoratore prepensionato con 5 anni per via della mancata maturazione del TFR negli ultimi anni di lavoro e per il mancato versamento dei contributi previdenziali negli stessi anni, maturerà un assegno previdenziale che avrà un importo più basso rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti al lavoro fino alla maturazione dei requisiti ordinari.

Questa riduzione, andando in pensione 5 anni prima, si stima che possa subire un taglio immediato, nel passaggio dallo stipendio all’assegno di prepensionamento mensile in contratto di espansione, del -22% e del -10/-15% quando si prenderà la pensione, nel paragone tra l’assegno maturato con il prepensionamento e quello che il lavoratore avrebbe percepito rimanendo al lavoro fino all’ultimo. A questo calcolo deve essere aggiunta l’aspettativa di vita media che, effetto Covid-19 permettendo, è di 82 anni.

Ma facciamo qualche esempio; per un soggetto che ha un reddito di 35.000 euro con 62 anni di età e 35 di contributi, la stima della perdita è di circa -80mila euro netti (-122.566 euro lordi) per i prepensionati con il contratto di espansione.

Questa stima tiene conto:

  • della differenza tra assegno mensile in contratto di espansione e stipendio (1.786 euro di assegno mensile lordo, contro i 2.692 euro dello stipendio), proiettati nel quinquennio di scivolo (58.890 euro lorde, 35.815 euro nette);
  • della mancata maturazione del TFR, in questi 5 anni (12.092 euro lorde, 8.949 euro nette);
  • del mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo di accompagnamento alla pensione (nel quinquennio pari a 57.745 euro).

La differenza del trattamento pensionistico, per tutta la durata della pensione, sarà di:

  • 1.951 euro lorde in caso di scivolo;
  • 2.199 euro in caso di proseguimento dell’attività lavorativa.

In caso di pensionamento anticipato la perdita è minore. Per un soggetto che ha sempre 35.000 euro di reddito, ma 61anni di età e 37anni e 10 mesi di contribuzione:

  • l’assegno mensile in contratto di espansione sarà pari a 1.786 euro lorde contro lo stipendio di euro 2.692;
  • sul quinquennio si arriva a 58.890 euro lorde, 35.815 euro nette a cui si aggiunge la mancata percezione del TFR.

La differenza sarà quindi di 42.619 euro lorde. Ciò perché per questa uscita è previsto il versamento della contribuzione correlata per i periodi di scivolo.

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