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Proroga Reddito di Emergenza (REM) per giugno, luglio, agosto e settembre 2021

Il REM è stato prorogato dal Decreto sostegni Bis

Decreto Sostegni Bis: domande fino al 31 luglio 2021
Il REM è stato prorogato dal Decreto sostegni Bis. Si riconoscono, infatti, ulteriori quattro quote di Reddito di Emergenza (Rem) per i mesi di i giugno, luglio, agosto e settembre 2021 ai lavoratori disoccupati e ai nuclei familiari in particolare difficoltà economia, in  conseguenza  all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre a quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.


Le domande per il Reddito di Emergenza (REM) possono essere inviate fino al 31 luglio 2021,  come stabilito dal Decreto Sostegni bis, all’art 36.


Importo Reddito di Emergenza 2021
L’importo minimo del Reddito di Emergenza 2021 per ogni mensilità prevista è di 400 euro, che può aumentare fino a 840 euro se nel nucleo familiare richiedente sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienza.


Requisiti nucleo familiare per accedere al Reddito di Emergenza 2021
I requisiti in possesso del nucleo familiare per accedere al Reddito di Emergenza 2021, al momento dell’invio della domanda, devono essere cumulativamente di residenza, economici, patrimoniali e reddituali, e in particolare, il richiedente deve:
essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
avere un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
avere un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
possedere un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. Tale viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni.

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