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Reddito di Emergenza (Rem) 2021: dal 1° luglio le nuove domande

Reddito di Emergenza (REM) 2021 relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021

Le nuove domande per il Reddito di Emergenza (REM) 2021 relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 potranno essere inviate all’INPS dal 1° al 31 luglio 2021, anche attraverso i servizi gratuiti del Patronato EPAS di Terni, Via Annio Floriano, 5.

Requisiti nucleo familiare per accedere al Reddito di Emergenza 2021
I requisiti in possesso del nucleo familiare per accedere al Reddito di Emergenza 2021, al momento dell’invio della domanda, devono essere cumulativamente di residenza, economici, patrimoniali e reddituali, e in particolare, il richiedente deve:

  • essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • avere un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • avere un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • possedere un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. Tale viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni.
  • Incompatibilità del Reddito di Emergenza 2021
  • Il Reddito di Emergenza 2021 non è compatibile:

a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge Sostegni n. 41/2021;
b) con le pensioni e prestazioni pensionistiche dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente (ad eccezione di contratti di lavoro intermittente o collaborazioni coordinate e continuative co.co.co.) la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito di Cittadinanza (Rdc) e la Pensione di cittadinanza (Pdc) percepiti al momento della domanda.

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