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Assegno temporaneo per i figli minori

Assegno temporaneo per i figli minori: domande dal 1° luglio 2021

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 possono essere inviate le domande per l’assegno temporaneo per i figli minori, come stabilito dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 1.

Ricordiamo che l’Assegno Temporaneo è una misura di sostegno al reddito delle famiglie con figli minori, nata con la finalità di sostenere la genitorialità e la natalità, soprattutto in relazione all’attuale fase straordinaria di necessità e urgenza, anche sanitaria.

L’Assegno Temporaneo è erogato in presenza di alcuni requisiti relativi al nucleo familiare:

  • presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, in quei nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Inoltre, momento dell’invio della domanda e per tutta la durata dell’assegno, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del d, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo è determinato sulla base dei livelli e limiti di ISEE del nucleo familiare richiedente. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, o a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo deve essere inviata, di norma dal genitore richiedente, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere presentata all’Inps una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali anche attraverso i servizi gratuiti del Patronato EPAS, per Terni in via Annio Floriano,5.

Quindi, a partire dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Si ricorda a questo proposito che, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Per le domande inviate invece successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Importante da sapere che l’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità, o anche bonus bebè è una prestazione a sostegno del reddito che si eroga in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro i genitori, in caso di nascita o adozione di un figlio, hanno diritto all’assegno di natalità, detto anche Bonus bebè. L’assegno è corrisposto mensilmente dall’Inps fino al compimento di 1 anno di età del bambino oppure fino a 1 anno dall’entrata in famiglia del bambino. L’importo annuo dell’assegno varia a seconda dell’ Isee,  da un importo di 1.920 a 960 euro.;
  • premio alla nascita, conosciuto anche come Bonus mamma domani 2021, prevede l’erogazione di 800 euro alla futura madre da parte dell’Inps, anche in caso di affidamento preadottivo e adozione. Questo bonus sarà corrisposto fino all’ entrata in vigore della legge sull’assegno unico familiare, che sostituirà parte dei sostegni economici alla famiglia fin qui erogati.;
  • fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Tuttavia, l’Assegno Temporaneo non è compatibile con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

Mentre, l’Assegno Temporaneo è erogato d’ufficio ai percettori del Reddito di cittadinanza (Rdc), congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Per gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti l’Assegno temporaneo, verrà predisposta un’ulteriore circolare Inps.

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